Regola 1
Regola 2
Il DEPOSITO TEMPORANEO deve essere distinto per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle
relative norme tecniche, pertanto la zona in cui vengono depositati i RIFIUTI SOLIDI URBANI (RSU) deve essere distinta e separata dalla zona di deposito dei RIFIUTI SPECIALI e dalla zona di deposito di RIFIUTI PERICOLOSI. E’ vietata e sanzionata la miscelazione di rifiuti differenti.
Regola 3
In presenza di RIFIUTI PERICOLOSI (RP) il deposito deve essere effettuato nel rispetto delle norme che disciplinano le sostanze ed i preparati pericolosi, compreso l’obbligo di etichettatura.
Se sono presenti rifiuti infiammabili, la zona dovrà essere dotata di mezzi antincendio regolarmente manutenuti.
Regola 4
Il personale che dovrà gestire il DEPOSITO TEMPORANEO, dovrà ricevere:
di carico e scarico o del Sistri per l’aggiornamento di REGISTRI e CRONOLOGIA SISTRI
Regola 5
• Il Produttore di rifiuti che genera grandi quantità di rifiuti , può svuotare il DEPOSITO TEMPORANEO avviando i rifiuti a recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale , e ovviamente con cadenza più frequente se vuole, indipendentemente da quanto si è accumulato nel frattempo .
o in alternativa
• il DEPOSITO TEMPORANEO può essere “svuotato” avviando i rifiuti a recupero o smaltimento quando raggiunge complessivamente i 30 metri cubi, tenendo conto che l’eventuale quota di rifiuti pericolosi all’interno dei 30 metri cubi del deposito deve comunque essere inferiore a 10 metri cubi.
Regola 6
Il Produttore è tenuto a raccogliere i rifiuti ed avviarli a recupero o smaltimento entro l’anno – quand’anche non si fossero raggiunte le soglie previste dei 30 metri cubi (comprensive o meno dei 10 metri cubi di rifiuti pericolosi)
Se si raggiungono le soglie di 30 metri cubi e/o 10 metri cubi di rifiuti pericolosi, bisogna svuotare (anche solo parzialmente per riportare al di sotto dei limiti) e se non si raggiungono bisogna comunque svuotare entro un anno, tenendo conto che il singolo rifiuto non può rimanere in DEPOSITO TEMPORANEO oltre l’anno dal momento in cui è stato collocato in deposito e registrato con movimento di carico sul REGISTRO DEI RIFIUTI.
Regola 7
I REGISTRI RIFIUTI ed i formulari, nonché il Sistri devono essere gestiti rispecchiando la reale situazione del DEPOSITO TEMPORANEO ed entro i tempi previsti per la compilazione dei REGISTRI RIFIUTI e del SISTRI.
In particolare,
2. Il delegato alla gestione della chiavetta SISTRI dovrà effettuare:
- la compilazione e firma del Registro Cronologico Sistri entro 10 gg. dalla produzione del rifiuto,
-la compilazione e firma della Scheda Area Movimentazione Sistri prima del trasporto
-l’associazione della Scheda a Registro (scarico) entro 10 gg dalla consegna del rifiuto al trasportatore.
Gli Enti di controllo sono tenuti a verificare l’aggiornamento e la completezza della compilazione del registro che ha la funzione di documentare lo stato del deposito temporaneo.
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