La normativa prevede una formazione più articolata per la figura del preposto, definito dall’art. 2, comma 1, lettera e) del T.U. 81/2008, in base ai compiti svolti e ai suoi obblighi previsti dall, art. 19 del T.U. 81/2008. Il preposto inoltre deve ricevere una formazione particolareggiata sulla base dell’art. 37, comma 7 sempre riguardante il medesimo Testo Unico della sicurezza sul lavoro.
Il corso di formazione che riceve è simile a quello che svolgono i lavoratori in base alla loro macrocategoria di rischio appartenente, ma deve essere integrato con un modulo specifico della durata minima di 8 ore, come previsto dal D.M. 21/12/2011.
|
CLASSE DI RISCHIO |
FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA |
MODULO DI FORMAZIONE PREPOSTI |
DURATA TOTALE CORSO |
|
RISCHIO BASSO |
8 ORE |
8 ORE |
16 ORE |
|
RISCHIO MEDIO |
12 ORE |
20 ORE |
|
|
RISCHIO ALTO |
16 ORE |
24 ORE |
Dalla tabella emerge un fattore molto importante per il futuro Preposto e il Datore di lavoro: le ore spese per frequentare il corso sono tante, anche se si tratta di una classe di rischio basso!
Noi abbiamo la possibilità di articolare la formazione del Preposto, in modo che il tempo impiegato fuori dalla sua Azienda incida nel modo minore possibile sul lavoro.
La soluzione migliore per lo svolgimento del corso sarà stabilita in accordo con il Nostro Studio e la Ditta.
Al termine del percorso formativo, il Preposto riceverà il proprio Attestato di Partecipazione e Formazione in merito alla Sicurezza e Salute nei luoghi di Lavoro.
Per ottenere informazioni più specifiche alla propria realtà Aziendale in merito al corso di formazione
riceverete presto le nostre risposte, senza obbligo di impegno.
|
|
|