Il T.U. 81/2008, aggiornato al D.Lgs. 106/2009, prevede che, in base agli artt. 18, 26 e 28, il Datore di Lavoro elabori l’apposito Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.).
DI COSA SI TRATTA?
Il D.V.R. è un documento che :
- elenca i pericoli presenti nella'attività di lavoro del personale , secondo le diverse mansioni.
- valuta il rischio , anche effettuando rilevazioni ambientali , per definire una scala di gravità per tutti i pericoli censiti , tenendo anche conto sia dell'informazione formazione che il lavoratore ha ricevuto , sia dei dispositivi di protezione collettivi/individuali forniti che di tutte le misure di protezione e protezione realmente attuate a difesa della salute ed incolumità del lavoratore .
- in caso di rischio non trascurabile , dettaglia le misure che saranno prese per la riduzione del rischio residuo .
Per essere valido e come tale considerato dalle A.S.L., il D.V.R.deve avere data certa e quindi dovrà essere firmato:
- dal Datore di Lavoro,
- Responsabile s.p.p.se diverso dal Datore di lavoro,
- dal Rappresentante dei lavoratori ( che dovrà riceverne una copia )
- dal medico competente aziendale se presente.
MA QUALE TIPO DI D.V.R. BISOGNA AVERE ?
Con l’entrata in vigore del D.M. 30 Novembre 2012 è possibile redigere un Modello Standardizzato del Documento di Valutazione dei Rischi, mandando definitivamente “in pensione” il documento di Autocertificazione e limitando a casi particolare l'utilizzo del D.V.R. classico ,che richiede l'intervento di consulenti particolari.
Il D.V.R. a procedure standardizzate può essere utilizzato da tutte le aziende fino a 50 lavoratori, ad esclusione delle:
Aziende che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni o amianto.
Aziende industriali a rischio rilevante di cui all’art. 2 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i.;
Centrali termoelettriche;
Impianti ed installazioni nucleari;
Aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
queste aziende ed impianti dovranno utilizzare il D.V.R. nella formulazione classica.
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CHI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI A REDIGERE IL D.V.R?
Il T.U. 81/2008 stabilisce quali sono tutte le Attività Lavorative che devono fare un D.V.R., che siano soggetti pubblici, soggetti privati, Enti o Associazioni. Per approfondire questo quesito, visitate le pagine relative a D.V.R. o D.V.R Procedure Standardizzate.
BASTA CON I D.V.R. CHE RISALGONO AL PREISTORICO DELLA VOSTRA AZIENDA !
Perchè sprecare risorse economiche quando puoi scrivere da solo il tuo D.V.R. aziendale modello procedure standardiazzate ed aggiornarlo ogni volta che sia necessario senza l'intervento di costosi specialisti ?
Il tuo D.V.R. sarà un successo e sempre aggiornato con due semplici mosse :
1. scarica gratuitamente dal nostro sito il modello di D.V.R. modificabile e conforme al modello ministeriale di D.V.R.
2. inviandoci il modulo sottoindicato , riceverai le istruzioni dettagliate per la compilazione del D.V.R. e la possibilità di avere un controllo sul D.V.R. che avrai compilato ,
Sia le istruzioni dettagliate che il controllo formale finale sono a pagamento ed il costo di entrambi è di euro 100,00 ( iva e contr. compreso ) , da versare anticipatamente su IBAN che ti sarà comunicato.
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