A CAUSA DELLA EPIDEMIA COVID 19 DOBBIAMO AGGIORNARE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ?
AGGIORNARE IL DVR ? SI
AGGIORNARE IL DVR ? NO
Ad inizio della pandemia Covid 19 , prima del 14 marzo, insieme ad altri colleghi e secondo Associazioni Professionali indicavamo di aggiornare il DVR TU 81 solo per quelle attività lavorative con rischio specifico o che esponevano direttamente a contatto con persone che avrebbero potuto essere coronavirus positive, come ad esempio:
Per tutti gli altri dipendenti, come addetti agli uffici, amministrativi, commerciali, l’aggiornamento del DVR era solamente un consiglio, in quanto si trattava di un rischio lavorativo generale e non specifico e come tale ci si limitava a suggerire delle normali e scontate normali misure di igiene che rientravano nella sfera di responsabilità del singolo. Infatti si classificano come rischi lavorativi generali i rischi ai quali il lavoratore è esposto indipendentemente dalla specifica mansione che svolge in azienda.
RISCHI GENERALI E RISCHI SPECIFICI
Le attività svolte dal personale amministrativo senza contatti con il pubblico non rientrano tra quelle che espongono i lavoratori ad un rischio da ricondursi all’uso di agenti biologici e quindi non è ravvisata l’esposizione deliberata né l’esposizione potenziale richiedenti l’obbligo puntuale della valutazione del rischio e l’elaborazione del DVR eventualmente integrato ed aggiornato.
Diverso è il caso degli ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario o qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto lavorativo dell’azienda. Non sottovalutiamo che fra i soggetti contagiati oggi si annoverano anche conducenti di automezzi che hanno trasportato soggetti coronavirus positivi.
RISCHIO MODERATO-MOLTO ALTO
Ma la situazione è radicalmente cambiata con il peggioramento della epidemia nel mese di marzo, quando l’ECDC, European Centre for Disease Prevention and Control valutava il rischio di contrarre l’infezione per la popolazione generica da moderato a molto alto (la variabilità era funzione dell’applicazione o meno e del rispetto di specifiche misure di sicurezza, in grado di rallentare l’andamento esponenziale dei contagi che significa il raddoppio dei casi ogni tre giorni)
Rischio molto alto di contrarre l’infezione da Covid 19 significava che nelle Regioni in cui l’indice di contagiosità era arrivato a K0=4,0, se per assurdo si fosse proseguito senza misure di contenimento sociale, entro 40/50 giorni, più dell’70% della popolazione sarebbe stata infettata, compreso sanitari, personale uffici pubblici, personale di pubblica sicurezza, addetti ai trasporti e tutti i gangli vitali per la sopravvivenza.
PROTOCOLLO CONDIVISO
A questo punto, sia pure in ritardo, si è tentato di comporre il dilemma benessere salute/benessere lavoro realizzando in data 14 marzo il Protocollo Condiviso, con la firma di associazioni imprenditoriali e sindacali (in diverse aziende il personale, a causa delle misure di sicurezza carenti, cominciava a rifiutare di svolgere determinate lavorazioni).
Il Protocollo Condiviso non è una sorta di norme di galateo antivirus ma un primo insieme di misure di sicurezza e riduzione del rischio infezione da Covid 19, in base alle linee guida della O.M.S. ed in dettaglio prevede:
1. Provvedere alla redazione un piano di intervento o una procedura per un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basati sullo specifico contesto aziendale, sul profilo della mansione del lavoratore;
2.Consegnare ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuali.
3.Condividere il piano di intervento con il Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente ed il Rappresentante dei lavoratori.
4. Assicurarsi che tutto il personale vi si attenga, regolamentando le attività svolte in una prospettiva di sano ed attivo coinvolgimento consapevole del personale medesimo, in una logica di accompagnamento alle indicazioni nazionali.
Questi principii contenuti nel Protocollo Condiviso sono ispirati al T.U./81/2008.
La difficoltosa osservanza del Protocollo Condiviso ( dove trovare le mascherine ? dove trovare i disinfettanti , come cambiare l’organizzazione lavorativa con il preavviso di 24 ore) portava ad una generale inosservanza del medesimo e questo provocava il 25 marzo la emanazione del divieto di attività per tutte le aziende che non risultavano elencate nella lista Ateco , uniche considerate attività essenziali ma sempre a condizione che queste attività aperte rispettassero il Protocollo Condiviso.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Ma il Datore di Lavoro quale comportamento poteva e doveva nei confronti del Protocollo Condiviso che rimaneva un semplice accordo fra parti lavorative? Obbligo, linee guida o semplici consigli?
Senza scomodare il T.U. 81/2008, ci aiuta il Codice Civile che all’art. 2087 recita che il Datore di Lavoro adempie al suo obbligo di sicurezza versa i lavoratori “adottando le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Solo tutela della propria ed altrui salute? Nessuno ha ancora calcolato quanto costi all’azienda una chiusura anche temporanea dell’attività, la perdita anche temporanea di uno o più lavoratori affetti da coronavirus con patologia invalidante, lavoratori che l’azienda ha impiegato anni a formare, tanto più che, diciamocelo sottovoce, nessun medico può al momento prevedere se e quali conseguenze permanenti la infezione potrebbe portare al soggetto colpito.
MISURE DI SICUREZZA E D.V.R.
A questo punto il Datore di lavoro ha due strade: se non intende o non ha realizzato nessuna delle misure di sicurezza contenute nel Protocollo Condiviso può tranquillamente lasciare dormire il DVR nel suo cassetto.
Il Datore di Lavoro che protegge la propria salute e quella del proprio personale, realizzando le misure minime di sicurezza previste nel Protocollo condiviso, avrà invece l’accortezza di registrarle nel DVR aziendale.
Il D.V.R.sia nella versione normale che semplificato che viene aggiornato inserendo in appendice un documento che indichi le misure di sicurezza intraprese e sottoscritto in data certa da tutti i componenti del Servizio di Prevenzione Protezione diventerà allora una sorta di “assicurazione sulla vita” in caso di pretese risarcitorie da parte di lavoratori colpito da coronavirus che ritengano, in buona o meno buona fede , che la sua infezione sia stato causato da mancato rispetto dell’obbligo di sicurezza e dalla mancata applicazione delle misure minime di sicurezza da parte del Datore di Lavoro.
Ovviamente non parliamo di D.V.R. a peso d’oro patinati e stantii di decenni, frutto dell’indefesso lavoro di consulenti eroi del copia e incolla ma di DVR reali, faticosamente scritti e riscritti , corretti e ricorretti fra datore di lavoro e componenti la squadra del Servizio di Prevenzione e protezione, medico aziendale compreso, dove si scrive quello che si è fatto e si dovrà fare e poi si fa quello che si è scritto nel DVR.
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
Questa linee interpretativa è confermata dall’Ispettorato nazionale del Lavoro che ha recentemente espresso parere favorevole per un aggiornamento del DVR che riporti le reali misure di sicurezza adottate, valutando il rischio Covid 19 come rischio generale biologico per tutte le attività.
LA NOSTRA OFFERTA
Lo STUDIO SICUREZZA AMBIENTALE si qualifica come esperto del settore nel calcolo dei rischi lavorativi e nell’identificazione delle misure più idonee per ridurre o eliminare i rischi stessi.
Un contratto di tipo standard consiste nel fornire i seguenti servizi:
È inoltre possibile fornire un’assistenza aziendale personalizzata (con contratto specifico) per quelle Attività lavorative che richiedono particolari servizi. Per maggiori informazioni, leggere la sezione di Termini e Condizioni.
Se sei interessato per la redazione del D.V.R., chiama lo 02/36523231, oppure invia una mail
DESIDERO MAGGIORI INFORMAZIONI
Sarai ricontattato al più presto senza alcun obbligo d’impegno.
|
|
|